Detassazione e applicazione del Patent box
A cura di Emilio Abruzzese e Valeria Calabi
Con l’attesa pubblicazione del decreto interministeriale del 30 luglio 2015 (Decreto), sono entrate in vigore le disposizioni di attuazione del c.d. “Patent box”, introdotto in Italia dai commi da 37 a 45 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015. Il regime fiscale agevolato consente la detassazione del reddito ai fini IRES o IRPEF e del valore della produzione netta ai fini IRAP connesso all’utilizzo diretto ed indiretto di taluni beni immateriali, se sono svolte attività di ricerca e sviluppo ad essi connesse.
Il reddito agevolabile è determinato applicando un coefficiente che ne rapporti l’entità al sostenimento di spese che supportino e dimostrino l’effettivo svolgimento di un’attività di ricerca e sviluppo. Una volta stabilita la quota di reddito agevolabile, è possibile apportare una variazione in diminuzione al reddito d’impresa pari, a regime, alla metà della quota di reddito calcolata. La variazione in diminuzione, è stabilita nella misura del 30% del reddito agevolabile, per il primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e del 40% per il secondo periodo d’imposta successivo alla stessa data.
La legge di stabilità 2015 individua i soggetti che possono optare per il regime agevolato in quelli che siano titolari di reddito d’impresa.
Coerentemente, l’art. 2 del Decreto individua i possibili beneficiari del Patent box nelle:
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali, sas e snc;
- spa, sapa, srl, società cooperative e altre società di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 73 del Tuir, enti pubblici e privati e trust con oggetto esclusivo lo svolgimento di un’attività commerciale e i soggetti di cui al medesimo articolo 73, lettera c) con riferimento all’attività commerciale svolta, sempre ove dette società ed enti siano residenti nel territorio dello Stato.
Inoltre, rientrano nella previsione in commento le società e gli enti esteri residenti in uno stato con cui sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni, con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo e con una stabile organizzazione in Italia.
Tutti i soggetti, per beneficiare del Patent box, devono avere il diritto allo sfruttamento economico degli intangibles agevolabili. Rimangono escluse dalla possibilità di optare per il Patent Box le società soggette alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Una volta stabilita la possibilità di accedere al regime Patent box, è necessario esercitare un’opzione. In merito alla durata dell’opzione, il MISE e il MEF introducono il riferimento a cinque “periodi d’imposta”, piuttosto che a cinque “esercizi sociali” così come indicati nella Legge. In tal modo, però, il Governo introduce di fatto anche una modifica sostanziale ove, nel caso di società, vi possa essere un unico esercizio sociale a fronte di due distinti periodi d’imposta.
sono oggetto del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2015, col quale è stato approvato il modello di comunicazione. Per i periodi d’imposta successivi, l’opzione sarà esercitata nella dichiarazione dei redditi riferita all’esercizio in cui si intende far valere la scelta per il regime di favore (si potrà optare nel modello Unico a partire dall’Unico 2018 riferito al 2017, per chi ha coincidenza di periodo d’imposta con l’anno solare). Si auspica che i modelli di dichiarazioni dei redditi tengano conto comunque del fatto che vi possano essere soggetti che già nell’unico 2017 si potrebbero trovare in condizione di dover optare in dichiarazione dei redditi, trovandosi nel 2016 nel terzo periodo d’imposta.
Nel caso in cui l’impresa abbia sviluppato diversi IP, l’opzione dovrà essere esercitata distintamente per ognuno di essi o per parte di essi. Comunque l’entità dell’agevolazione fiscale, a regime, dovrà essere determinata con riguardo al contributo economico alla formazione del reddito di ciascuno dei beni immateriali. Perciò, se si desidera optare per l’applicazione del regime di favore per più IP, dovendo avere riguardo al contributo di ciascuno di essi, il sistema di tracking and tracing necessariamente da istituire a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, deve consentire di monitorare i componenti di reddito riferibili distintamente a ciascun bene immateriale che si vuol fare rientrare nel regime di Patent box.
Modalità di calcolo del beneficio
Per determinare il contributo economico del bene alla formazione del reddito e del valore della produzione, nel caso di utilizzo diretto, è prevista come obbligatoria, nel primo anno d’imposta di efficacia dell’opzione, la procedura di ruling ex art. 8, D.L. 269/2003.
Se l’utilizzo è indiretto, il contributo economico è dato dalla differenza tra i canoni e i costi di competenza.Ove lo sfruttamento dell’IP sia concesso a società dello stesso gruppo, dev’essere valutata la congruità dei corrispettivi e dei costi secondo le indicazioni inerenti il Transfer pricing. Il Decreto ammette che sia esperita la facoltativa procedura di ruling.
Il reddito d’impresa, dell’anno d’imposta in cui viene sottoscritto l’accordo con l’Agenzia delle Entrate, potrà godere degli effetti dell’agevolazione del Patent box riferiti ai periodi d’imposta trascorsi tra la presentazione dell’interpello e la sottoscrizione del medesimo accordo. Per le medie, piccole e micro-imprese, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire procedure di ruling semplificate, in ossequio al principio comunitario del contenimento degli oneri amministrativi.
Una volta determinato il reddito attribuibile all’asset immateriale, dev’essere calcolata la quota agevolabile moltiplicandolo per un quoziente. I valori a numeratore e denominatore devono essere relativi al periodo di efficacia dell’opzione e ai tre precedenti. Il valore al numeratore è dato dai costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo svolta direttamente o tramite università o enti equiparati, oppure tramite società terze non appartenenti allo stesso gruppo societario. Nel caso di attività affidate a società del gruppo è possibile considerare i costi oggetto di riaddebito a soggetti terzi e quelli sostenuti dal beneficiario nell’ambito di un accordo per la ripartizione dei costi di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 prot. 2010/137654, almeno fino a concorrenza dei proventi per il riaddebito ai partecipanti all’accordo stesso.
Al denominatore andrà invece indicata la somma dei medesimi costi che sono al numeratore, ma comprensivo anche dei costi per le attività svolte dai soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario oltre al costo di acquisizione del bene immateriale sostenuto nel periodo d’imposta. Nel conteggio del rapporto non devono essere considerati gli interessi passivi, le spese relative agli immobili ed ogni costo che non sia direttamente collegato all’IP agevolato.
E’ previsto un up lift del quoziente, fino al 30% del numeratore, per l’importo corrispondente alla differenza tra denominatore e numeratore. Una volta determinata la quota di reddito riferibile ad ogni bene immateriale ed applicato l’up lift , è possibile escludere da tassazione tramite una variazione in diminuzione del reddito d’impresa il 50% del suo ammontare. Per il primo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2014, detta percentuale di esclusione è del 30% e per il secondo è del 40%.
Ulteriore vantaggio del Patent box, è l’esclusione dal reddito imponibile della plusvalenza realizzata per la cessione di un IP (anche a società non terze), se almeno il 90% del corrispettivo è reinvestito entro la fine del secondo periodo d’imposta successivo a quello di cessione del bene, in ulteriori attività di R&S qualificate per altri IP. Nel caso in cui la cessione avvenga tra società del gruppo è possibile esperire la procedura di ruling per la determinazione dell’ammontare della plusvalenza.
A cura di Emilio Abruzzese e Valeria Calabi