Patent Box – Approfondimento 2

Detassazione e applicazione del Patent box

A cura di Emilio Abruzzese e Valeria Calabi

Il Patent box è un regime fiscale di favore per le imprese che investono in beni immateriali. La Legge di Stabilità 2015 indicava come agevolabili, in modo generico, le opere dell’ingegno, i brevetti industriali, i marchi d’impresa, i disegni e i modelli, i processi, le formule e le informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico degne di tutela giuridica.

Il Decreto e la l. 208/2015 definisce in modo più specifico rispetto alla Legge quali siano gli IP oggetto dell’intervento normativo. Delle generiche opere dell’ingegno rimangono solo i software protetti da copyright, escludendo, coerentemente con le indicazioni dell’OECD, tutto quanto possa riguardare, a mero titolo di esempio, le opere artistiche, letterarie, le opere cinematografiche ed anche le banche dati.

Vengono dettagliati i brevetti industriali che erano previsti solo come categoria dalla Legge: brevetti industriali concessi o in corso di concessione, brevetti per invenzioni, invenzioni biotecnologiche e certificati complementari di protezione, brevetti per modello di utilità, per varietà vegetali. Inoltre, vengono previste esplicitamente le topografie di prodotti a semiconduttori, i marchi d’impresa registrati o in corso di registrazione anche collettivi, i disegni e i modelli giuridicamente tutelabili, e le informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali anche commerciali e scientifiche segrete e giuridicamente tutelabili. Per individuare i beni immateriali agevolabili, si deve fare riferimento non solo alla normativa nazionale, ma anche a quella Comunitaria, con riguardo anche ai regolamenti, oltre che alla normativa, ai trattati e convenzioni internazionali che regolano le proprietà industriali e intellettuali e che sono applicabili nel relativo territorio.

La Legge di Stabilità 2015 aveva previsto fra i beni immateriali oggetto del regime agevolato del Patent box, i marchi d’impresa, se funzionalmente equivalenti ai brevetti. Il legislatore italiano con questo termine tentava di far rientrare i marchi nella disciplina di favore senza peraltro venire meno alle indicazioni del progetto BEPS, che ammettono la possibilità di applicare regimi fiscali di favore solo ai brevetti o altre proprietà industriali che siano funzionalmente equivalenti e analogamente tutelabili.
Immediatamente, però, il Governo intervenne con il D.L. 24 gennaio 2015, n.3 per modificare la norma, con riferimento ai marchi, eliminandone il requisito della funzionalità equivalente ai brevetti.

Il Legislatore aveva introdotto l’adeguamento della normativa italiana nell’art. 66 del DDL della Legge di stabilità 2016.  Detta previsione, venne eliminata dal DDL.

Tracking and tracing dei costi per R&S dal 2015

Condizione per l’accesso al regime, è lo svolgimento di un’attività di R&S per la produzione di un IP, come già previsto dalla Legge di stabilità 2015. Il Decreto però amplia il concetto di R&S, introducendo anche le attività svolte per mantenere il valore del bene, oltre che per migliorarlo e svilupparlo.

Quindi è condizione per l’accesso al Patent box, lo svolgimento di attività per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo degli IP. Le attività rilevanti ai fini dell’agevolazione sono quelle inerenti la ricerca fondamentale, ma solo ove consentano di svolgere la fase di ricerca applicata che è a sua volta agevolabile, il design, l’elaborazione del software, le ricerche preliminari alla realizzazione del prodotto, la protezione dalla contraffazione dell’IP e le attività di divulgazione della conoscenza dei marchi o dei prodotti. Nella protezione dalla contraffazione sono compresi il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei diritti, il rinnovo dei medesimi e la gestione di contenziosi ad essi inerenti.

Ove vi fossero solo spese per il mantenimento degli IP, il quoziente da applicare al contributo economico del bene alla produzione del reddito d’imprese potrebbe essere pari a 1, pur senza alcun accrescimento di valore del bene. Ampia la possibilità di affidare le attività di ricerca e sviluppo a terzi. Le medesime possono essere svolte direttamente dal beneficiario, da Università o enti e organismi equiparati o, da società solo se diverse da quelle appartenenti allo stesso gruppo del beneficiario con alcune eccezioni.

La normativa impone una contabilità che individui i ricavi e i costi riferibili agli IP. Il beneficiario deve adottare un adeguato sistema di tracciabilità del reddito, riferibile distintamente a ciascuno dei beni agevolabili per i quali vi sia la previsione di optare per l’applicazione del regime di favore, tenendo conto che se diversi IP sono connessi da un vincolo di complementarietà, perché destinati congiuntamente alla realizzazione di un unico prodotto, possono essere considerati come un’unica entità.

Poiché l’applicazione del regime implica il calcolo di un rapporto in cui giocano i valori del periodo d’imposta oggetto d’opzione e i tre precedenti, non è chiaro dal dettato normativo se davvero l’intenzione di optare dev’essere prevista dal beneficiario con largo anticipo affinché siano tracciati i valori di riferimento dei tre periodi d’imposta precedenti e sia quindi adottato il sistema di tracking and tracing per tempo. La necessità del tracking and tracing è relativa al periodo d’imposta agevolabile e ai tre precedenti, ma non può che essere approntato dal 2015. Infatti, solo in sede di prima applicazione, visto che non può ancora esistere una rilevazione dedicata ai costi e ricavi influenti nel calcolo dell’agevolazione, il legislatore ammette che si considerino per il primo periodo d’imposta oggetto d’opzione e i tre precedenti, i valori riferiti ai vari IP indistintamente fra di loro. Come chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto, solo dal 2018 (in caso di identità dei periodi d’imposta con gli anni solari) saranno da calcolare i valori con riferimento specifico ad ogni IP.

Quindi, pur se è vero che è possibile non considerare tutti gli IP, di fatto questa scelta pare possa essere operata solo dal momento in cui si avrà il monitoraggio dei dati riferiti ai quattro periodi d’imposta che interessano il calcolo.

A cura di Emilio Abruzzese e Valeria Calabi