Il c.d. “maxi ammortamento” 2016/2017: aggiornamenti, chiarimenti e controversie – parte 4 di 4

Il c.d. “maxi ammortamento” 2016/2017: aggiornamenti, chiarimenti e controversie – parte 4 di 4

A cura di Emilio Abruzzese

Articoli e approfondimenti dedicati al Maxi Ammortamento 2016/2017 – 4a parte

Premesse:

Il comma 91 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016“) ha introdotto un’agevolazione che di fatto si sostanzia in una maggiorazione di rilevanza fiscale di ammortamenti e di canoni di locazione finanziaria: “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.” L’Agevolazione è stata commentata e spiegata dall’Agenzia delle Entrate in parte nella Circolare n. 12/E del 8 aprile 2016[i] (“Circolare 12”) che, in maniera più diffusa, con la Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016 (“Circolare 23”).

Studi di settore e società non operative maxi ammortamento 2016/2017:

In tema di studi di settore, opportunamente il legislatore ha previsto un meccanismo di indifferenza dei maggiori ammortamenti, così evitando che vi potessero essere effetti perniciosi. (Legge di Stabilità 2016, art. 1: “comma 97)

Anche per quanto attiene l’argomento “società non operative” vi sono due buone notizie, questa volta provenienti dall’ADE, che in maniera condivisibile ha chiarito che la “non operatività” non preclude la fruizione dei maggiori ammortamenti (Circ. n. 12/E dell’8 aprile 2016 Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa) Inoltre, la maggiorazione dell’ammortamento non rileva ai fini del test di operatività (risposta 10.2 della stessa Circolare 12).

Acconti. Maxi ammortamento 2016/2017:

A proposito di acconti, la prima parte del comma 94 evidentemente si riferisce al fatto che se il calcolo previsionale 2015 (inferiore, rispetto a quello che sarebbe stato “l’automatico”) dovesse rivelarsi insufficiente, non si potrebbe tenere conto della deducibilità dei maxiammortamenti, in sede di determinazione delle sanzioni per carente versamento degli acconti stessi.

Evidente il buco normativo, in caso di esercizi che chiudano (ad esempio), al 30 novembre 2015.

La seconda parte del comma 94 riguarda invece l’esercizio 2016, che obbliga a fare il calcolo “automatico” senza tenere conto dei maxiammortamenti operati nel 2015.

Elusione (evasione) e transfer price. Maxi ammortamento 2016/2017:

La norma agevolativa potrebbe prestarsi a manovre elusive o addirittura evasive, per l’evidente sperequazione fra il reddito soggetto a tassazione in capo al cedente e la deducibilità in capo al cessionario (confronto mitigato dall’effetto finanziario).

Rischi che crescono nell’ambito di gruppi societari. Quali sono i rimedi accertativi? L’accertamento analitico-induttivo ex lett. d), 1° comma, art. 39 DPR 600/1973?

A livello “domestico”, risulta inapplicabile il 7° comma dell’art. 110 del TUIR così come pare non pertinente l’applicazione dell’attuale art. 10bis L. 212/2000 (abuso del diritto – Circ. n. 53/E-II-4-34112 del 26 febbraio 1999 Dir. acc. e progr), anche se taluna giurisprudenza fa ritenere il contrario (Cassazione n. 9497 del 11/4/08 – transfer price domestico – e norma antielusiva specifica nella “Tonnage tax”: D.M. 23 giugno 2005. (Gazz. Uff. n. 153 del 4 luglio 2005) Art. 10. Cessioni di beni e prestazioni di servizi):

Risulta evidente la diversità dei casi, se “infragruppo” o meno.

Nelle vendite “non-infragruppo”, pare difficile motivare le rettifiche, se non nei casi di palese sovrafatturazione, o addirittura con prova di denaro “di ritorno”, per i quali si avrebbe prova di evasione vera e propria.

Diversamente, che interesse avrebbe un cessionario indipendente a pagare di più del dovuto?

L’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 147 del 2015 ha stabilito, con norma di interpretazione autentica, che la disciplina del transfer pricing “estero”, di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR, non si applica alle transazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo residenti in Italia.

Una chiave di lettura potrebbe forse essere quella della valutazione di congruità, ma in quanto correlata al requisito di inerenza o “antieconomicità”? Se così fosse, “rientrerebbe dalla finestra” l’accertamento sul transfer price interno, “uscito dalla porta” per effetto dell’art. 5, c. 2, D. Lgs. 147/2015.

L’Agevolazione è quindi pericolosa per l’A.F. (e per la collettività), per colpa di chi vorrà “eludere” od “evadere”, ma potrebbe esserlo anche per i contribuenti virtuosi, che applicano – in coscienza – i “giusti prezzi”, ma che potrebbero ricevere (in qualche modo…) contestazioni sul transfer price.

Approfondimento:

 Se una società consegue il reddito minimo richiesto dalla normativa sulle società non operative, ma per effetto dei super ammortamenti il reddito finale dichiarato scende al di sotto di questo livello, si chiede quali siano gli effetti rispetto alla disciplina di tali società

Si conferma che la disciplina delle società non operative non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge (cfr. circolare n. 25/E del 2007 e circolare n. 53/E del 2009). Ne deriva che la maggiore quota di ammortamento del periodo d’imposta (derivante dall’agevolazione) riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo.”

A cura di Emilio Abruzzese