Il c.d. “maxi ammortamento” 2016/2017: aggiornamenti, chiarimenti e controversie – parte 3 di 4

Il c.d. “maxi ammortamento” 2016/2017: aggiornamenti, chiarimenti e controversie – parte 3 di 4

A cura di Emilio Abruzzese

Articoli e approfondimenti dedicati al Maxi Ammortamento 2016/2017 – 3a parte

Premesse:

Il comma 91 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016“) ha introdotto un’agevolazione che di fatto si sostanzia in una maggiorazione di rilevanza fiscale di ammortamenti e di canoni di locazione finanziaria: “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.” L’Agevolazione è stata commentata e spiegata dall’Agenzia delle Entrate in parte nella Circolare n. 12/E del 8 aprile 2016[i] (“Circolare 12”) che, in maniera più diffusa, con la Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016 (“Circolare 23”).

Cumulo con altre agevolazioni sommate al maxi ammortamento 2016/2017:

La norma nulla precisa al riguardo. Conseguentemente, in analogia con precedenti provvedimenti, necessita verificare se gli stessi “precedenti provvedimenti” siano compatibili col maxi ammortamento 2017 (Circ. n. 44/E del 27 ottobre 2009 Agenzia delle entrate – Dir. normativa e contenzioso (“Tremonti ter”).

L’Agevolazione si ritiene cumulabile coi meccanismi di incentivazione di cui all’art.24 D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 [c.d. “Energia da fonti rinnovabili”]. Art. 26 Cumulabilità degli incentivi).

Cosa succede in caso di trasferimento a terzi di un bene che abbia precedentemente iniziato a beneficiare dell’agevolazione?

Nei casi di cessioni a titolo oneroso “realizzative” (vere e proprie): semplicemente, il cedente smette di fruire dell’Agevolazione ed il cessionario non se ne può avvalere, anche se quest’ultimo acquista il bene nel periodo 15/10/15-31/12/16, senza che vi sia revoca dei precedenti “maggiori ammortamenti”.

Costituiscono cessioni anche:

  • Le cessioni a terzi di contratti di locazione finanziaria.
  • La destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e/o all’uso personale o familiare dell’imprenditore o del professionista.
  • Se chi ha acquisito il bene nel periodo 15/10/15-31/12/16, lo conferisce successivamente in un altro soggetto, non come facente parte di un ramo d’azienda.

Non costituiscono cessioni:

  • Il riscatto, anche se anticipato, dei beni nei contratti di leasing.
  • La cessione di un bene alla società di leasing, per la realizzazione di un contratto di lease-back (circ. n. 44/E del 27/10/2009).
  • Il mancato riscatto del bene in un contratto di leasing (diversamente da quanto indicato dall’ADE nel diverso caso dell’agevolazione Tremonti ter – Circ. n. 44 del 27/10/2009).
  • Si ritiene, i casi di conferimenti di azienda che comprendano beni oggetto di agevolazione, salva la possibilità per l’A.F. di contestare l’operazione mediante l’art. 10 della L. 212/2000 (elusione/abuso del diritto).
  • Le operazioni di fusione e scissione.

Nel periodo d’imposta nel corso del quale il bene viene ceduto, così come opera l’ammortamento pro rata temporis (Par. 74 del Principio contabile OIC 16), si può continuare ad operare anche il maxi ammortamento 2017, sempre pro rata temporis.

Cosa accade se un’azienda, che comprende un bene agevolato, sia poi concessa in affitto od usufrutto a terzi?

Si ritiene che in caso di deroga allo schema contrattuale previsto dall’art. 2561 c.c., e quindi gli ammortamenti permangono in capo al concedente, anche i maggiori ammortamenti rimangano e proseguano in capo a quest’ultimo; diversamente, si ritiene che l’usufruttuario o affittuario possa proseguire nel fruire dei maxi ammortamenti 2017.

Autovetture. Maxi ammortamento 2016/2017:

Con particolare riferimento ai veicoli, si evidenzia che il costo d’acquisto è deducibile secondo la disciplina fissata dall’art. 164 del TUIR. In linea generale, l’Agevolazione sembra spettare per tutte le tipologie di autovetture di imprese, artisti e professionisti, siano esse utilizzate come esclusivamente strumentali all’attività d’impresa, date in uso promiscuo ai dipendenti o utilizzate diversamente.

L’Agevolazione prevede che, fermo restando quanto disposto con riferimento alla maggiorazione del 40% del costo d’acquisto e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo agevolato, sono altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni di cui all’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR (art. 1 co. 92 della L. 208/2015). Al riguardo, la relazione illustrativa ribadisce che, “per i mezzi di trasporto a motore individuati nell’articolo 164 co. 1 lett. b) del TUIR, la maggiorazione riguarda anche i limiti di spesa sui quali calcolare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria”.

Pertanto
:

  • anche per le autovetture (tutte) vale l’incremento del costo di acquisizione del 40%;
  • il limite al costo fiscale (ad esempio, 075,99 euro per l’acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306,00 euro);
  • la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata.

Per i veicoli di cui alla lett. b) del co. 1 dell’art. 164 del TUIR (Veicoli a deducibilità parziale) esiste un doppio limite di deducibilità. In particolare, nei seguenti casi, si tratta di:

  • un limite di deducibilità percentuale (20% in generale, elevato all’80% per agenti e rappresentanti di commercio);
  • un limite al valore fiscalmente riconosciuto.

Fermo restando il limite legato alla percentuale di deducibilità, la maggiorazione del 40% in tal caso dovrebbe operare:

  • sul costo d’acquisto del veicolo;
  • sul limite di valore fiscalmente riconosciuto.

Pertanto, per effetto della maggiorazione del 40%, i nuovi limiti di deducibilità, sotto il profilo del tetto massimo del costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto, dovrebbero essere pari a:

  • 306,39 euro (in luogo dell’ordinario 18.075,99) per autovetture e autocaravan;
  • 784,32 euro (in luogo dell’ordinario 4.131,66) per i motocicli;
  • 892,16 euro (in luogo dell’ordinario 2.065,83) per i ciclomotori.

Esempio numerico:

A fini esemplificativi, considerando l’acquisto di un’auto aziendale l’1.1.2016 ad un costo di 15.000,00 euro, il costo totale deducibile con la maggiorazione del 40% sarà pari a 21.000,00 euro, fiscalmente rilevante per intero, posto che il limite di deducibilità viene innalzato, per effetto della specifica disposizione, a 25.306,39 euro (in luogo dell’ordinario 18.075,99 euro).

Sul costo così maggiorato (21.000,00 euro) sarà quindi applicato il coefficiente di ammortamento, pari al 25%, e l’ordinaria percentuale di deducibilità del 20%; in sostanza, la quota di ammortamento annuale deducibile sarà pari a 1.050,00 euro (ferma restando la riduzione alla metà prevista per il primo anno).

Veicoli a deducibilità integrale con maxi ammortamento 2016/2017

Ai sensi dell’art. 164 co. 1 lett. a) del TUIR sono integralmente deducibili le spese relative a:

  • i veicoli esclusivamente strumentali all’attività propria d’impresa;
  • i veicoli adibiti ad uso pubblico (ad esempio, i taxi).

Per tali beni strumentali opera l’incremento generale previsto dall’art. 1 co. 91 della L. 208/2015.

Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti con maxi ammortamento 2016/2017

Per quanto sopra, l’Agevolazione generale che prevede la maggiorazione del 40% del costo d’acquisto ai fini della deducibilità degli ammortamenti dovrebbe applicarsi anche in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, disciplinate dalla lett. b-bis) del co. 1 dell’art. 164 del TUIR. In tal caso, quindi, il costo d’acquisto, maggiorato del 40%, sarà deducibile nel rispetto del limite del 70%.

A cura di Emilio Abruzzese