Il c.d. “maxi ammortamento” 2016/2017: aggiornamenti, chiarimenti e controversie – parte 2 di 4
A cura di Emilio Abruzzese
Articoli e approfondimenti dedicati al Maxi Ammortamento 2016/2017 – 2a parte
Premesse:
Il comma 91 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016“) ha introdotto un’agevolazione che di fatto si sostanzia in una maggiorazione di rilevanza fiscale di ammortamenti e di canoni di locazione finanziaria: “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.” L’Agevolazione è stata commentata e spiegata dall’Agenzia delle Entrate in parte nella Circolare n. 12/E del 8 aprile 2016[i] (“Circolare 12”) che, in maniera più diffusa, con la Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016 (“Circolare 23”).
Il Meccanismo applicativo del maxi ammortamento 2016/2017:
Il meccanismo dell’Agevolazione consente di elevare virtualmente il costo dei beni acquistati, elevandolo del 40%, ai soli fini del calcolo degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria, e ai soli fini delle imposte sul reddito.
Non ha rilevanza quindi:
- al fine di determinare la base di commisurazione ex art. 102, 6° c., TUIR, per l’individuazione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione deducibili,
- al fine di determinare le plusvalenze o minusvalenze in caso di cessione,
- ai fini IRAP
A tal ultimo proposito, l’ADE (Circolare 12 e Circolare 23) ha escluso in maniera tranciante l’applicabilità della norma agevolativa anche per:
- i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), D. Lgs. 446/97 (Snc, SAS ed imprese individuali), per i quali si ha un collegamento con le II.DD, per effetto del regime di cui all’art. 5 bis dell’IRAP (Ultima parte del 1° comma art. 5bis D. Lgs.446/1997;
- per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 446/97 (persone fisiche e società semplici per l’esercizio di attività professionale) per effetto del regime di cui all’art. 8 dell’IRAP (Ultima parte del 1° comma art. 8 D. Lgs.446/1997).
L’ADE ha motivato ciò, esplicitamente per un’interpretazione «letterale» della norma, ed implicitamente riferendosi alla relazione tecnica al disegno di legge, che fa riferimento solo alle imposte sui redditi, anche se si fa fatica a comprendere come i riferimenti alle imposte su reddito, comunque esistenti nella cennata normativa IRAP, possano avere efficacia a corrente alternata.
Tenuto conto del palesato indirizzo restrittivo dell’ADE, si rende consigliabile un approccio prudenziale, ma potrebbe divenire doveroso un approfondimento per eventuali richieste di rimborso con rettificativa in melius.
A differenza di altre agevolazioni (ad esempio, la “Tremonti”), ai fini della corretta collocazione degli investimenti nell’intervallo temporale considerato dalla norma, rilevano sì, i criteri generali della consegna o spedizione, ma ai fini della fruizione effettiva del beneficio conta anche l’entrata in funzione del bene ai sensi dell’art. 102 del TUIR (cfr. Circolare 12), per il semplice motivo che la fruizione dell’Agevolazione presuppone la sussistenza del diritto ad operare l’ammortamento (art. 102, 1° c TUIR).
L’Agevolazione si sostanzia in una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing. In altri termini, è possibile maggiorare le ordinarie quote di ammortamento ed i canoni di leasing di un importo pari al 40%, arrivando così a dedurre, al termine del periodo, il 140% del prezzo di acquisto. In pratica, la deduzione ulteriore viene ripartita sulla durata del periodo (fiscale) di ammortamento, in proporzione alle quote stanziate e dedotte.
A differenza di precedenti agevolazioni, il calcolo di tale misura di favore risulta semplificato, riguardando l’intero ammontare dell’investimento e non l’eccedenza rispetto ad anni precedenti.
La disposizione si struttura come una variazione in diminuzione, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini IRES e IRPEF (come detto, non IRAP), senza impatti di natura contabile, eccezion fatta ovviamente per le minori imposte.
Per quanto attiene i beni di valore unitario non superiore ad € 516,46, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 12, ha chiarito che “Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, l’art. 102, comma 5, del TUIR consente “la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute”. L’art. 1, comma 91, della Legge di Stabilità 2016 prevede che per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, “il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”. Visto che, ai sensi del medesimo comma 91, tale maggiorazione opera “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento”, si ritiene che essa non influisca sul limite di 516,46 euro previsto dall’art. 102, comma 5, del TUIR. Pertanto, la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il costo del bene superi i 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40 per cento.”
Per detti beni non è richiesta l’entrata in funzione: « …..deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute» – (art. 102, 5° c., TUIR).
Ambito oggettivo di applicazione del maxi ammortamento 2016/2017:
L’Agevolazione spetta per l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi.
Quindi, i presupposti imprescindibili sono, da un punto di vista oggettivo:
- la materialità: sono quindi esclusi i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, diritti di brevetto, etc.;
- la strumentalità: ciò che presuppone una stretta inerenza rispetto alla produzione del reddito, eventualmente anche con l’utilizzo diretto da parte di terzi. E’ stata addirittura ammessa, per analogia con la c.d. Tremonti, ed il credito d’imposta ex art. 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, la concessione in comodato a terzi ( n. 90/E del 17 ottobre 2001 Agenzia delle Entrate);
- la novità: non si deve trattare di beni già utilizzati da altri, se non per esposizione, per la loro vendita (Auto a “km zero).
Non rientrano nell’ambito oggettivo (comma 93, art. 1, Legge di Stabilità 2016):
“gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla presente legge”. E’ il tema degli “imbullonati”, per il quale sovviene l’art. 1, comma 21, della Legge di Stabilità 2016 e anche il tema dei beni “complessi”, vale a dire quei beni che includono beni non nuovi. A determinate condizioni, anch’essi possono partecipare all’Agevolazione (Circ. n. 5/E del 19 febbraio 2015 Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Normativa).
A proposito della provenienza e successiva ubicazione dei beni, non è richiesto che i beni siano acquistati necessariamente presso soggetti residenti in Italia né collocati necessariamente in Italia. Se ubicati all’estero, si ritiene che non si debba necessariamente utilizzare il bene in una stabile organizzazione all’estero del soggetto italiano. Ovvio che si debba comunque dimostrare la strumentalità del bene rispetto all’attività del soggetto che vuole fruire dell’Agevolazione. Stando alla logica della norma, in estremo dovrebbe potersi fruire dell’Agevolazione anche per un impianto concesso in utilizzo ad un soggetto estero, con pagamento di un canone, o addirittura in comodato gratuito, se il comodatario utilizza l’impianto stesso per una lavorazione della quale beneficia il comodante e quindi ne sia comprovata l’inerenza.
A cura di Emilio Abruzzese