Il c.d. “maxi ammortamento” 2016/2017: aggiornamenti, chiarimenti e controversie – parte 1 di 4

Il c.d. “maxi ammortamento” 2016/2017: aggiornamenti, chiarimenti e controversie – parte 1 di 4

A cura di Emilio Abruzzese

Articoli e approfondimenti dedicati al Maxi Ammortamento 2016/2017 – 1a parte

Premesse:

Il comma 91 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016“) ha introdotto un’agevolazione che di fatto si sostanzia in una maggiorazione di rilevanza fiscale di ammortamenti e di canoni di locazione finanziaria: “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.” L’Agevolazione è stata commentata e spiegata dall’Agenzia delle Entrate in parte nella Circolare n. 12/E del 8 aprile 2016[i] (“Circolare 12”) che, in maniera più diffusa, con la Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016 (“Circolare 23”).

Aspetto soggettivo di applicazione del maxi ammortamento 2016/2017:

L’aspetto soggettivo viene determinato facendo riferimento alla qualificazione del reddito prodotto: “per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni”.

Quindi, sicuramente rientrano nell’ambito applicativo tutti i soggetti per i quali si ha presunzione assoluta di qualificazione del reddito come d’impresa commerciale:

  • Spa, Srl, Società Cooperative, enti commerciali residenti nel territorio dello Stato (art. 81 TUIR: “… da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione.”).
  • Snc, Sas residenti nel territorio dello Stato (3° c. art. 6 TUIR: “… da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi”). Inoltre, sono da intendersi ricomprese nell’ambito applicativo dell’Agevolazione le imprese individuali residenti e quelle non residenti, queste ultime per le attività svolte in Italia a mezzo di stabile organizzazione.

Sono ricompresi anche i soggetti che seguono, se svolgono attività commerciale:

  • enti non commerciali residenti, limitatamente all’attività commerciale esercitata;
  • società di fatto residenti;
  • società ed enti non residenti, per l’attività commerciale svolta in Italia mediante una stabile organizzazione.

Inoltre, sono ammessi al regime agevolativo anche gli esercenti attività professionale (sia residenti che non residenti, questi ultimi con esclusivo riferimento alle sole attività oggetto di tassazione in Italia):

  • persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 c. 1 del TUIR; sono da ritenersi esclusi i redditi di lavoro autonomo “assimilato”, di cui al 2° comma dello stesso art. 53;
  • associazioni professionali senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche.

Per quanto attiene le imprese non residenti, la Circolare 23 fa esplicito riferimento solo alle imprese che hanno stabili organizzazioni nel territorio dello Stato ma, a ben vedere, l’ambito soggettivo è da intendersi più esteso.

Si pensi infatti alle società che divengono residenti per presunzione legale (relativa), di cui ai commi 5bis e 5ter dell’art.73 TUIR; per detti soggetti, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione, in considerazione del fatto che controllino un soggetto residente e nel contempo o abbiano un board formato soprattutto da soggetti residenti in Italia, e/o siano controllati da un soggetto residente.

Al verificarsi di detti presupposti, detti soggetti sono equiparati ai soggetti residenti (anche in difetto di una stabile organizzazione), tanto che una società di capitali estera, ma divenuta residente in base a tali norme, può partecipare al regime del consolidato fiscale nazionale (Ris. ADE n.409/E del 30/10/2008).

Da ciò dovrebbe evincersi che dette società possano usufruire della normativa agevolata, anche in mancanza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, salvo verificare se la presunzione di qualificazione di reddito d’impresa ex art. 81 TUIR possa considerarsi applicabile anche a tali soggetti, o che si debba comunque dimostrare l’esercizio di attività d’impresa ex art. 2195 c.c.

Per tali ultimi soggetti, che sono formalmente non residenti ma lo diventano (fiscalmente) per effetto della sopradetta presunzione, potrebbe essere richiesta la dimostrazione dell’effettivo esercizio di attività d’impresa secondo quanto indicato all’art. 55 del TUIR.

E che dire delle CFC di cui al 1° comma dell’art. 167 del TUIR e delle CFC “white list” di cui al comma 8bis dello stesso art. 167?

Dette società non hanno (necessariamente) una stabile organizzazione in Italia e sono tassate “per trasparenza”. La relazione illustrativa alla “Tremonti quater” (D.L. 91/2014) limitava l’applicazione dell’Agevolazione alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Ciò, in continuità con quanto indicato con riferimento alla c.d. “Tremonti ter”. L’art. 5, comma 1 D.L. n. 78/2009, così disponeva: “E’ escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature …”. Sulla base di tale norma, la Circ. n.44/E del 27/10/2009 fece anch’essa riferimento alle “stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti”.

Quindi le CFC sono tagliate fuori dall’Agevolazione del maxi ammortamento 2016/2017?

Si ritiene di no, per le modifiche intervenute al 6° comma dell’art. 167 del TUIR, per effetto dell’art. 8 del “Decreto internazionalizzazione” (dal 2015): “I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa, ad eccezione dell’articolo 86, comma 4. Dall’imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.”

Quindi, la nuova formulazione, più ampia, dovrebbe poter fare riferimento anche alle disposizioni speciali (extra TUIR), comunque applicabili per i soggetti in reddito d’impresa. Idem, per l’ACE. Quindi, si ritiene si possa invocare l’applicazione del maxi ammortamento 2017 anche per le CFC, anche senza stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, come peraltro confermato dal quadro RF, Rigo RF55 codice 50, con l’indicazione del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo, il maggior valore, agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda le Società fra professionisti (STP), quale che sia la struttura adottata, beneficia sempre dell’Agevolazione, dato che essa si applica sia in presenza di reddito d’impresa che di reddito da attività professionale. Quindi, anche le STP costituite in forma di “società commerciale”, possono usufruire dell’Agevolazione, ma in quanto esercenti attività d’impresa e non di attività professionale.

L’Agenzia delle Entrate (Circolare 12 e Circolare 23) ha chiarito che sono esclusi dalla maggiorazione del 40% i soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, posto che tali soggetti non determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in modo analitico (con deduzione specifica dei costi inerenti), bensì forfetario, applicando il coefficiente di redditività previsto per la specifica attività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo.

Così come la stessa ADE, nella stessa prassi, ha chiarito che sono invece ammesse al beneficio le persone fisiche che fruiscono del regime fiscale dei “minimi” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6/7/2011, n. 98.

E per gli esercenti in attività agricola?

Si ritiene che sia ammissibile il maxi ammortamento 2017 in tutti i casi in cui ha rilevanza fiscale l’ammortamento. In caso di affitto (o usufrutto) d’azienda, al fine di individuare sul piano sostanziale il soggetto “investitore” beneficiario della disciplina agevolativa, occorre avere riguardo allo specifico accordo contrattuale.

In linea generale, l’Agevolazione dovrebbe spettare all’affittuario (usufruttuario), soggetto sul quale solitamente incombe l’onere del mantenimento dell’efficienza degli impianti e degli altri beni strumentali che fanno parte del compendio aziendale oggetto del contratto d’affitto e, dunque, anche della loro sostituzione e implementazione. A tale onere viene, infatti, tradizionalmente collegata la titolarità della deducibilità degli ammortamenti ex art. 102 c. 8 del TUIR. Nel caso invece in cui le parti deroghino allo schema contrattuale previsto dall’art. 2561 c.c. e quindi il suddetto onere sia posto a carico dell’impresa concedente, il diritto a fruire dell’Agevolazione dovrebbe spettare a quest’ultima.

A cura di Emilio Abruzzese