Dividendi 2016 da paesi “Black list 2016” – IMPORTANTI NOVITA’
A cura di Emilio Abruzzese e Valeria Calabi
Per proventi, dividendi e plusvalenze ex artt. 47, 68, 87 ed 89 del TUIR vi sono rilevanti novità per il periodo d’imposta 2015.
La prima complicazione deriva dal fatto che dette disposizioni si riferiscono ancora, per il 2015, ai soggetti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato “inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell’art. 167 comma 4”. Il provvedimento non è mai venuto ad esistenza, e la lista di cui al “Decreto” non costituisce, già dal 2015, la sola guida per individuare i soggetti CFC. Per il 2015 v’è quindi il dubbio se ritenere il riferimento al IV c. dell’art. 167, contenuto negli artt. 47, 68, 87 ed 89 come da intendersi letteralmente rivolto alla black list di cui al D.M. 21/11/2001 oppure anche agli eventuali regimi fiscali privilegiati “speciali”, con tassazione inferiore al 50%. Si ritiene di dover propendere prudenzialmente per tale ultima interpretazione, sia per motivi di carattere sistematico, sia per il fatto che il comma 143 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (anche se letteralmente solo a decorrere dal 1° gennaio 2016), ha rimosso tale dubbio, precisando che quando si fa riferimento al decreto o al provvedimento emanati ai sensi dell’art. 167, comma 4, il richiamo è da intendersi riferito a tutti i soggetti con regime fiscale privilegiato, sia pur speciale.
Anche per evitare la tassazione piena di proventi, dividendi e plusvalenze (ex artt. 47, 68, 87 ed 89 TUIR), l’interpello diviene facoltativo e non più obbligatorio, con considerazioni analoghe a quelle previste per il regime CFC. Novità importanti vi sono anche per quanto attiene gli utili provenienti solo indirettamente “da black list”, poiché veicolati attraverso partecipate non residenti, ma “non black list”. Dal periodo d’imposta in corso alla data del 7 ottobre 2015, per effetto dell’art. 3 del Decreto internazionalizzazione, viene meno la tassazione integrale degli utili e dividendi provenienti indirettamente da soggetto che beneficia di regime fiscale privilegiato, se percepiti attraverso una partecipazione non di controllo in una società “non black list”. Al proposito, per gli utili che provengono indirettamente da “black list”, tramite una controllata “non black list”, che anche dopo la novità normativa rimangono imponibili al 100%, (salva l’applicabilità della “seconda esimente” di cui all’art. 167 del TUIR), permangono le difficoltà di individuazione degli utili da tassare al 100%, ove la controllata di primo livello non possegga solamente la società “black list”, ma anche altre attività produttive di reddito, di diversa natura.
Sempre con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015, ancora per effetto del Decreto Internazionalizzazione, qualora sia dimostrata la c.d. “prima esimente” di cui all’art. 167 TUIR (prova del “radicamento” commerciale nel paese “black list”) ma non si sia in grado di fornire la c.d. “seconda esimente” (prova di “congrua tassazione”) è stata introdotta la spettanza del credito d’imposta ex art. 165 TUIR, al soggetto controllante oppure alle sue controllate, “in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione agli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili”.
Novità da accogliere con estremo favore, per scongiurare le penalizzazioni che subivano i soggetti che si vedevano accolta solo la “prima esimente”, non potendo fruire, in sede di tassazione piena dei dividendi, del credito d’imposta per le imposte pagate direttamente dalla società “black list” sul proprio reddito.
A cura di Emilio Abruzzese e Valeria Calabi