CFC, nuova lista e novità nel calcolo del reddito.

CFC, nuova lista e novità nel calcolo del reddito. Interpello facoltativo

A cura di Emilio Abruzzese e Valeria Calabi

Per l’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, e quindi per chi ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2015, la normativa relativa al regime CFC ha subito importanti modifiche, alcune fra le quali caratterizzano lo stesso anno 2015 come di difficile transizione fra un tempo (sino al 2014) in cui doveva aversi riguardo solo ad una inequivocabile lista approvata con Decreto del Ministro delle Finanze ed un tempo (dal 2016) in cui si dovranno distinguere le partecipate all’estero a seconda del livello nominale di tassazione e non si avrà più una lista alla quale riferirsi.

Infatti, con la Legge di Stabilità 2015 (comma 680 dell’art. unico), per l’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2014 fu data interpretazione autentica di cosa dovesse intendersi per “livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in  Italia”, determinandolo in misura inferiore  al 50 per cento di quest’ultimo. Ciò ha portato alla modifica della black list di cui al D.M. 21/11/2001, per effetto del Decreto 30/3/2015, con conseguente eliminazione di molti paesi e regimi fiscali dalla stessa black list. Lo stesso comma 680 ha però nel contempo precisato (per il 2015) che, a prescindere dall’inclusione o meno in detta black list (regimi fiscali privilegiati), possono ricadere nel regime CFC anche le controllate in paesi che non hanno un livello ordinario di tassazione inferiore al 50 per cento, ma che però fruiscono di regimi fiscali speciali con detta ridotta tassazione.

Per tali regimi fiscali privilegiati speciali, per il 2015, si ha quindi una presunzione di qualificazione come CFC, e a nulla aiuta il fatto che un paese non sia ricompreso nella lista di cui al D.M. 21/11/2011, così come non esonera il fatto che non sia stato mai emanato il Provvedimento a firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che avrebbe dovuto fornire un elenco dei regimi fiscali privilegiati speciali; elenco, che se anche fosse venuto ad esistenza, per espresso disposto di legge non avrebbe avuto carattere “tassativo”. Per effetto della Legge di Stabilità 2016, a decorrere dai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/12/2015, l’ambito applicativo delle CFC viene ancora di più modificato, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a liste, avendo unico riguardo al livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, sia che si tratti di regimi fiscali privilegiati ordinari che speciali.

Altre rilevanti novità, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 7 ottobre 2015, si sono avute col D. Lgs. 14/9/2015, n. 147 (“Decreto internazionalizzazione”), che ha, fra l’altro, comportato l’eliminazione del regime delle c.d. “CFC collegate”, di cui all’art. 168 TUIR e modificato, per le CFC, le regole di determinazione del reddito da tassare separatamente.

A questo ultimo proposito, è stato disposto come si debbano non solo applicare le norme del TUIR ma, più in generale, le disposizioni previste per i soggetti in regime di reddito d’impresa commerciale, ciò che comporta l’applicazione non solo della parte del TUIR a detto reddito riferita, ma anche delle norme “speciali”, applicabili per i soggetti in regime di reddito d’impresa, quali quelle previste dall’A.C.E. di cui all’art. 1 del D.l. 6/12/2011, n. 201.

Importanti novità si sono avute col Decreto internazionalizzazione anche in tema di interpello, che perde la sua connotazione di obbligatorietà, divenendo facoltativo. Già per il passato, l’esito dell’interpello, pur essendo quest’ultimo obbligatorio, non era per l’Agenzia delle Entrate vincolante (C. 51/E del 6/10/2010); addirittura l’interpello era ritenuto non indispensabile in caso di accoglimento delle esimenti in sede di contraddittorio (C. 32/E del 14/6/2010; c. 23/E del 26/5/2011).

A decorrere dall’esercizio 2015, come detto, l’interpello non è più obbligatorio bensì facoltativo, essendo solo obbligatoria l’indicazione in dichiarazione dei redditi della situazione rilevante ai fini CFC. L’omissione di detta indicazione è sanzionata amministrativamente col 10% del reddito   conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d’imposta, anche solo teoricamente, al  soggetto  residente  in  proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo  di 50.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel  caso  in cui il reddito della controllata estera sia negativo.

A cura di Emilio Abruzzese e Valeria Calabi